« Ogni proprietario ha il diritto di usare e di disporre delle acque piovane che cadono sul suo fondo »
articolo 641 del codice civile.
Questo diritto si accompagna tuttavia di riserva: da una parte, non arrecare danno ad altrui e, dall'altra parte, rispettare le esigenze relative ad ognuno degli usi. Il codice della Sanità Pubblica (articolo R 1321) precisa che gli usi domestici richiedono l'impiego di un'acqua di qualità potabile.
Inoltre, l’articolo R.233-125 del codice generale degli enti territoriali stipula che : « ogni persona tenuta ad allacciarsi alla rete di risanamento e che si approvvigiona in acqua, in totalità o in parte, ad una fonte che dipende da un servizio pubblico deve farne la dichiarazione al comune. »
E' proibito collegare la rete di acqua piovana su quella dell'acqua urbana.
In conformità alla norma EN 17 17, le tubazioni debbono essere separate ed individuate.
Consiglio: pensate ad identificare la conduttura e le ammissioni d'acqua «non potabile».